Ecco, in sintesi, cosa cambia in seguito al D.L. 2 dicembre 2020 n.158, ed al D.P.C.M. del 3 DICEMBRE 2020:
- Aumenta la durata delle norme contenute nel d.l. 25 marzo 2020 n.19 (misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19), che passano da un massimo di 30 giorni ad un massimo 50 giorni.
- Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni.
- Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio è vietato anche lo spostamento tra comuni (divieto valido anche verso le seconde case).
- È sempre possibile rientrare nella propria residenza , e spostarsi per ragioni di lavoro, necessità o salute.
- Chi vive in Regioni in fascia gialla potrà muoversi liberamente, dal 4 al 20 dicembre, superando i confini regionali e andando in altre Regioni in fascia gialla.
- Rimane il divieto di spostamento (cd coprifuoco) dalle ore 22 alle ore 5.
- Il giorno di Capodanno il divieto di spostamento è esteso dalle ore 22 alle ore 7.
- Per i rientri dall'estero è obbligatoria la quarantena.
- Gli impianti sciistici rimangono chiusi fino al 6 gennaio.
- Dal 7 gennaio riprende la didattica in presenza nelle scuole di 2° grado.
- Le attività di ristorazione sono aperte solo a pranzo, fino alle ore 18 (nelle aree gialle).
- Rimangono invece chiuse nelle aree arancioni e rosse, ma dalle ore 5 alle ore 22 è consentito l'asporto; le consegne a domicilio inoltre sono sempre possibili e preferibili.
- Gli alberghi restano aperti, ma sono vietati veglioni e cene.
- È fortemente raccomandato non ricevere a casa persone non conviventi
- I negozi rimangono aperti fino alle ore 21.
- Nei giorni festivi nei centri commerciali sono aperte solo attività di commercio di beni di prima necessità.
Per maggiori dettagli potete consultare l'indirizzo: https://bit.ly/DPCM3-12