Attività di vendita esercitata da agricoltori
Alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli si applicano le disposizioni del
D.lgs 114/1998 (normativa del commercio) soltanto qualora l'ammontare dei ricavi
derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende
nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori
individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.
Negli altri casi l’attività di vendita esercitata dagli agricoltori non è soggetta alla
normativa del commercio ma è prevista da apposito decreto legislativo (il D.lgs
228/2001 e successive modificazioni).
Tale decreto prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano
vendere direttamente prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende:
- se iscritti nel registro delle imprese (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580);
- se in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività di vendita (non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).
Possono essere posti in vendita dalle imprese agricole anche i cosiddetti
"prodotti derivati", ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione
dei prodotti agricoli e zootecnici, e finalizzate al completo sfruttamento del ciclo
produttivo dell'impresa.
L'attività di vendita esercitata dagli imprenditori agricoli oggi può svolgersi in tutto il
territorio della Repubblica:
- in forma itinerante;
- in posteggi su aree pubbliche;
- in locali aperti al pubblico;
- su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola;
- tramite commercio elettronico.
Dal 21 agosto 2013 l'imprenditore agricolo che effettua l'attività di vendita diretta al
pubblico può consentire il consumo immediato dei prodotti posti in vendita a
condizione che:
- si utilizzino i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo,
- non ci sia servizio assistito di somministrazione,
- siano osservate le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
ATTENZIONE: per vendere direttamente i prodotti agricoli NON occorre:
- cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita
- specifica destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali destinati alla vendita
Per effettuare la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico l’imprenditore
agricolo deve presentare una comunicazione d’inizio attività al Comune in cui
intende esercitare la vendita.
La vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della
comunicazione al Comune e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanità, nonché della vigente normativa urbanistica, edilizia e di
destinazione d’uso.
Per effettuare la vendita al dettaglio in forma itinerante l’imprenditore agricolo
deve presentare una comunicazione d’inizio attività al Comune del luogo ove ha
sede l'azienda di produzione.
La vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della
comunicazione a tale Comune e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanità.
Normativa, modulistica ed allegati obbligatori indicati sul Portale SUAPER