Segretario Comunale
Dallo Statuto Comunale...
Capo III - IL SEGRETARIO COMUNALE - Art. 46
1. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.
2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri.
3. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco presentate in Consiglio comunale, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Al Segretario comunale possono essere attribuiti dal Sindaco specifiche funzioni gestionali o la titolarità di servizi ed uffici in veste vicaria o sostitutiva di altre funzioni."
Primo inserimento del 28/12/2009 -- Ultimo aggiornamento del 11/05/2015 ore 12:02 -- N° visioni: 14.393 - Stampa
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