Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.
Con tale definizione si intendono le attività di commercio esercitate in locali o
aree private (negozi e centri commerciali), che vendono direttamente al
consumatore finale prodotti alimentari e non alimentari come definiti dal D.lgs
114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".
Sono escluse da questa normativa:
- la vendita di prodotti farmaceutici non da banco effettuata dalle farmacie;
- la vendita dei generi di monopolio effettuata dalle tabaccherie;
- la vendita diretta dei prodotti di propria produzione effettuata dai
produttori agricoli, dagli imprenditori agricoli e dalle associazioni dei produttori
ortofrutticoli;
- la vendita di carburanti effettuata dai distributori stradali;
- la vendita dei prodotti di propria produzione e/o dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio effettuata dagli artigiani o
dagli industriali nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
- la vendita al dettaglio della cacciagione e dei prodotti ittici effettuata dai
pescatori e dalle cooperative di pescatori, e dai cacciatori, singoli o associati;
- la vendita dei prodotti effettuata da coloro che direttamente e legalmente
li raccolgono su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di
fungatico e di diritti similari;
- la vendita o l'esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte e di
quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- la vendita dei beni di fallimento;
- la vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere
campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le
sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento
delle manifestazioni stesse;
- la vendita effettuata da enti pubblici o enti a partecipazione pubblica che
vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico,
di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
Per esercitare l'attività di commercio al dettaglio occorre:
- avere la disponibilità dei locali (affitto o proprietà o altro titolo di
godimento) con destinazione d'uso commerciale;
- essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71
del D.lgs 59/2010
- Gli esercizi commerciali del Comune di Castelnuovo , sulla base della
SUPERFICIE DI VENDITA, sono suddivisi in:
- Esercizi di vicinato: fino a 250 mq;
- Medie-piccole strutture di vendita: fino a 1.500 mq;
- Medie-grandi strutture di vendita: fino a 2.500 mq;
- Grandi strutture di vendita: oltre i 2.500 mq.
L'attività di vendita può essere iniziata:
- dagli esercizi di vicinato e medie-piccole al momento della presentazione
telematica al SUAP del comune della SCIA;
- dalle medie-grandi e grandi strutture di vendita dopo aver ottenuto
l'autorizzazione comunale.
In caso di subingresso senza ampliamento o trasferimento dei locali, anche le
medie e grandi strutture possono iniziare il giorno stesso dell'invio telematico al
SUAP della SCIA.
Normativa, modulistica ed allegati obbligatori indicati sul Portale SUAPER
-Portale Suaper