Che cos'è
L'autenticazione di firma (o autentica di sottoscrizione) consiste nell'attestazione, da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione. L'interessato deve quindi presentarsi fisicamente presso gli uffici comunali e deve sottoscrivere il documento davanti all'ufficiale di Anagrafe.
ATTENZIONE! Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi che sono espressamente previsti dalla legge. Il funzionario non può quindi intervenire in maniera generalizzata su qualsiasi tipo di documento.
Cosa si può autenticare
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che riguardano fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza, riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, notai etc). Un tipo molto comune di dichiarazione è quella compilata dall'erede di una persona deceduta, nel quale si elencano gli eredi legittimi del de cuius. La dichiarazione è tipicamente presentata a banche, assicurazioni o istituti di credito per accedera a conti correnti, libretti o depositi del deceduto.
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
- deleghe, ma solo limitatamente alla riscossione di benefici economici (ad esempi per la pensione) da parte di terze persone
ATTENZIONE!
L'Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni
contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (ad esempio non è possibile autenticare la firma su manifestazioni di volontà, rinunce all'eredità o accettazioni, contratti, scritture private, dichiarazioni di impegno...) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali, come quella che regola la delega per la riscossione delle pensioni) né tantomeno una procura. Quando un soggetto conferisce volontariamente il potere ad un altro di compiere degli atti in nome e per conto di questi, si parla di procura, anche nel caso in cui il documento parli genericamente di 'delega'.
Non è possibile nemmeno autenticare la sottoscrizione di dichiarazioni di qualunque natura contenenti disposizioni per il futuro, e nemmeno autenticare la sottoscrizione di un foglio in bianco.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana. All'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione in italiano.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l'autenticazione della firma.
Chi la può chiedere
Può richiederla qualsiasi cittadino italiano o comunitario,
maggiorenne, presentandosi personalmente agli sportelli
anagrafici munito di un documento d'identità valido (patente di guida, carta di identità
o passaporto).
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la
patria potestà o dal tutore. Per gli interdetti la firma deve essere
apposta dal tutore.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare (perché
analfabeta o per impedimento fisico) è raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identità del dichiarante e della
sua capacità d'intendere e di volere. Il pubblico ufficiale
dichiarerà che la dichiarazione è stata a lui resa verbalmente dall'interessato in
presenza di un impedimento fisico a sottoscrivere. Non si potrà
procedere all'autentica di sottoscrizione da parte di un cittadino che
non venga ritenuto, al momento della firma, in grado di
comprendere quello che sta firmando.
Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica
della firma a domicilio.
Costo
- marca da bollo da € 16,00