Il comune concede agli interessati, a titolo oneroso e solo in
concomitanza con un decesso, il diritto di occupazione di uno o di due loculi. I loculi
verranno assegnati dal basso verso l'alto, salendo un loculo per fila (tenendo conto
che i doppi vengono assegnati affiancati), secondo un rigoroso criterio cronologico,
determinato dalla data di richiesta dell’assegnazione del loculo, a seguito di morte
della persona.
La concessione dei loculi stagni ha durata
di anni 30 (trenta), con facoltà di rinnovo a favore del
concessionario o dei suoi eredi e dei familiari del defunto.
La nuova concessione (rinnovo) potrà avere durata di anni
10 (dieci), anni 20 (venti) o anni 30
(trenta) .
La concessione dei loculi aerati ha durata di anni
10 (dieci) con facoltà di rinnovo a favore del concessionario o dei
suoi eredi e dei familiari del defunto.
La concessione delle cappelline di famiglia e delle
cappelline in linea "dedicate", nonché dei loculi-
ossari ha durata di 99 anni, con facoltà di rinnovo a
favore degli eredi.
Prima della scadenza del termine della concessione l’Ufficio di
Polizia Mortuaria provvederà, ove e quando possibile, ad avvisare il concessionario o,
in casi di decesso, i suoi familiari.
Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso del/i
loculo/i; i resti ossei ivi contenuti saranno posti nell'ossario comune ovvero, su
espressa richiesta dei familiari, in speciali loculi ossari individuali;
Nei cimiteri comunali l'assegnazione dei loculi e degli ossari è
consentita esclusivamente per la tumulazione di:
a) residenti nel territorio comunale o coniuge di
persona residente;
b) parenti diretti di 1° grado di persone residenti
nel territorio comunale o del coniuge di persona residente;
c) deceduti che hanno in precedenza tumulato nello stesso
cimitero o il coniuge o parenti fino al 1° grado del deceduto o del coniuge
del deceduto; in tal caso si limita la concessione ad un solo loculo.
Il diritto di sepoltura nelle cappelline di famiglia e nelle cappelline in
linea dedicate non è soggetto a queste restrizioni.
La concessione di due loculi in affiancamento, non in presenza di
duplice decesso (o il rinnovo della concessione dei loculi stagni o aerati) è comunque
subordinato alla disponibilità dei posti-salma accertata nell’ambito della pianificazione
cimiteriale.
La decorrenza delle due concessioni avrà pari durata e pari costo. Al
momento del decesso del concessionario in vita al momento della concessione, sarà
cura dei famigliari provvedere al prolungamento della concessione stessa per un arco
temporale tale da garantire la sepoltura del congiunto per anni venti.
La tariffa che dovrà essere corrisposta sarà proporzionale al numero di
anni oggetto del prolungamento. Allo scadere del prolungamento della concessione, la
stessa avrà termine.
E’ consentita la restituzione di un loculo singolo in favore
dell'acquisto di uno doppio, ai sensi del comma 7, in base alla seguente
procedura:
a) inoltro di domanda motivata;
b) protocollazione della domanda;
c) pagamento entro 10 gg. dalla protocollazione;
d) assegnazione, come prima richiesta della giornata, nel trentesimo
giorno dalla protocollazione;
e) restituzione da parte del Comune del corrispettivo del loculo
retrocesso, in base a quanto stabilito
dal comma 4 dell’art. 16ter.
9. L’istanza di rinnovo della concessione dovrà essere presentata
prima della scadenza, ma non prima di
sei mesi dalla scadenza stessa.
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