Di cosa si tratta
Il 31/01/2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), conosciute anche informalmente come " Testamento Biologico".
Per DAT si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia, esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari (compresi quelli che prolunghino il mantenimento di uno stato vegetativo o di incoscienza). La Dat può quindi contenere il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia (“fiduciario”) che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali. E' necessario acquisire preventivamente, dal medico o da associazioni di fiducia, adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.
Il Disponente
Per depositare in Comune la propria DAT i'interessato
(“disponente”) deve contattare l'Ufficio di Stato Civile per
concordare un appuntamento. Dovrà poi presentarsi presso gli uffici dello Stato
Civile di persona, insieme all'eventuale fiduciario (entrambi muniti
di un documento d'identità valido), e con la DAT già compilata.
Il documento contenente le DAT deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e
potrà contenere anche la firma del fiduciario.
Il Fiduciario
Il fiduciario è colui che accetta l'incarico di
rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento
contenente le DAT. Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del
documento contenente le DAT oppure la sottoscrizione di un modulo a parte: la
nomina dei fiduciario può essere contestuale alla formazione della DAT, ma anche
successiva.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al
disponente con atto scritto. La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse
modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui manchi l’indicazione del fiduciario le DAT conservano comunque la loro
efficacia: in assenza di nomina (o in caso di rinuncia o decesso) del fiduciario, le DAT
potranno infatti essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare.
La stesura della DAT
ATTENZIONE: la circolare della Prefettura di Modena del 15/02/2018 ha disposto che l'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non possa prendere parte alla stesura delle DAT né possa fornire informazioni in merito al contenuto delle stesse: alcune associazioni, comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, però, hanno creato dei modelli da seguire per la redazione delle DAT, che possono essere utilizzati come guida per la stesura.
Alcuni esempi e linee guida possono essere reperiti a questi indirizzi:
Alcune associazioni con sede in zona, come ad esempio Libera Uscita, offrono anche consulenza e assistenza alla compilazione in forma gratuita.
Modalità di consegna
Le DAT possono essere rese:
- tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi
presso un notaio;
- tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio
Comune di residenza che provvede all'iscrizione nell'apposito
registro;
- tramite scrittura privata da consegnare direttamente
presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico (come la
Regione Emilia Romagna).
Iscrizione nel Registro Comunale
Per depositare le DAT presso il Comune di residenza è
necessario fissare un appuntamento chiamando lo
059/534830, per consegnare le disposizioni e per compilare
l'apposito modulo di richiesta di iscrizione al registro.
Al termine dell'appuntamento l'ufficio invierà via PEC al Ministero della Salute la
richiesta di iscrizione alla banca dati nazionale.
L'interessato, oltre all'iscrizione, può scegliere di trasmettere alla banca dati anche
una copia, in formato pdf, della propria DAT; l'ufficio rilascia poi al disponente la
ricevuta della PEC inviata.
La Banca dati nazionale delle DAT
Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1
febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla
registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT conservate dai comuni e dai
notai, comprese quelle consegnate prima dell'entrata in vigore del
decreto.
Queste saranno inviate d'ufficio, senza bisogno di ricevere un consenso preventivo dei
disponenti. Coloro che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo
presentando apposita richiesta. A partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della
trasmissione delle copie delle Dat alla banca dati nazionale dovrà essere acquisito
l’esplicito consenso del disponente.
Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di annotazione sull'apposito registro, i documenti contenenti le volontà del disponente e la loro conservazione presso il Comune sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID, CNS o CIE, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Cancellazione dal Registro e dalla Banca Dati
Le DAT sono revocabili in qualsiasi momento. È prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento, previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.