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Acquisizione da parte di cittadini stranieri

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

In base a questi è possibile individuare diverse tipologie di concessione della cittadinanza:

Per matrimonio 

I cittadini stranieri coniugati con un cittadino italiano devono risiedere legalmente in Italia per almeno 2 anni dopo la celebrazione del matrimonio. La richiesta deve essere presentata in Prefettura. Se invece i coniugi risiedono all'estero la domanda può essere presentata, al Consolato Italiano, dopo 3 anni dalla data di matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi (quindi, se la coppia ha figli minori, la richiesta si può presentare dopo 1 anno se i coniugi risiedono in Italia e 1 anno e 6 mesi se residenti all'estero). Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonioe non deve sussistere nemmeno la separazione personale dei coniugi (la coppia non deve essere divorziata e nemmeno separata).

La Prefettura provvederà a notificare il decreto di concessione della cittadinanza italiana tramite il sistema informatico CIVES (lo stesso portale sul quale si presenta la richiesta di cittadinanza): una volta ricevuto il decreto si può contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castelnuovo Rangone per procedere al giuramento.

Per residenza 

I cittadini stranieri extracomunitari devono risiedere legalmente da almeno 10 anni sul territorio italiano. I cittadini comunitari invece devono risiedere in Italia da almeno 4 anni. La domanda deve essere presentata in Prefettura.

La Prefettura provvederà a notificare il decreto di concessione della cittadinanza italiana tramite il sistema informatico CIVES (lo stesso portale sul quale si presenta la richiesta di cittadinanza): una volta ricevuto il decreto si può contattare il Comune di Castelnuovo Rangone per procedere al giuramento.

Figli minorenni di cittadini diventati italiani

I figli minori di cittadini stranieri diventati italiani diventano automaticamente cittadini italiani, purchè siano stabilmente residenti con il genitore. Se il cittadino straniero, al momento in cui acquisce la cittadinanza italiana, ha figli minori che non risiedono con lui o con lei, (ad esempio perché risiedono all'estero con un altro genitore) questi non diventeranno italiani.

Per i cittadini stranieri nati in Italia (al compimento dei 18 anni)

Nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno ai cittadini stranieri che sono nati in Italia e che vi hanno risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, sarà spedito un invito a presentarsi in Comune per avere informazioni sull'opportunità di divenire cittadini italiani.
Il cittadino neodiciottenne dovrà dimostrare di aver sempre risieduto in Italia: se, per qualche ragione, la residenza si è interrotta oppure il permesso di soggiorno non è stato rinnovato, potrà essere richiesta documentazione che dimostri in altra maniera la residenza in Italia (possono essere utili certificati di frequenza scolastica, certificati medici, il certificato delle vaccinazioni...)

La scelta di acquistare la cittadinanza italiana dovrà essere fatta entro il compimento del diciannovesimo anno: i diciottenni nati in Italia hanno quindi un anno di tempo per rendere la dichiarazione di volontà di diventare cittadino italiano.

Per le informazioni circa le modalità di richiesta della cittadinanza Italiana è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi per gli Stranieri oppure consultare il sito del Ministero: www.interno.gov.it e della Prefettura: www.prefettura.it.

Per informazioni sulla possibilità di diventare cittadini italiani al compimento del diciottesimo anno si può contattare l'Ufficio di Stato Civile al numero 059/534830 o inviare una mail a demografici@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Per diritto di sangue (jure sanguinis)

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per diritto di sangue: un genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza jure soli (chi nasce in quello Stato ne diventa cittadino). È il caso dei Paesi del continente americano.

Se la persona risiede all'estero competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è dell'Autorità consolare italiana competente per territorio, e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (un esempio: se la persona che vuole richiedere il riconoscimento della cittadinanza risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, e non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o quello in Rosario)

Se la persona risiede in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. La persona deve essere presente sul territorio: non può quindi in nessun caso servirsi di un suo legale rappresentante o di qualcuno che si occupi della pratica in sua vece. Una volta iscritto all'anagrafe lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.

Documentazione necessaria

Passaporto con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero. Nel caso il cittadino abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia, il documento avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui il cittadino è atterrato.
Se il cittadino dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

Documenti di stato civile: nascita, matrimonio (e, in alcuni casi, anche morte), in copia integrale, tradotti integralmente e legalizzati* , di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia, fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue. Tutti i documenti di stato civile devono essere in formato integrale: se rilasciati dagli USA, devono essere in “long form” o “full form”; se rilasciati dal Brasile devono essere “inteiro teor”. 

Servirà anche il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o il certificato di naturalizzazione con la data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente, è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio. Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dallo U.S. Department of Homeland Security (in alcuni Stati americani viene chiamato U.S. Citizenship & Immigration Services oppure U.S. Immigration and Naturalization Services o similari). Per i cittadini brasiliani è rilasciato dal Ministério Da Justiça, Segretaria Nacional De Justiça, Departamento de Estrangeiros. Per i cittadini argentini è rilasciato dal Poder Judicial De La Nación – Cámara Nacional Electoral.

Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.

ATTENZIONE 

In caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione.

 

* Per “tradotti” si intende tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere. Non va invece mai fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali [a titolo di esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell’atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l’atto dovrà riportare l’annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. Ovviamente, la non naturalizzazione deve avere comunque tutti gli alias]. 
Per “legalizzati” si intende che il Consolato (o l'Ambasciata) d'Italia competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali, sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni. Se gli atti sono emessi da uno Stato che aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille.

Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se si possiedono i requisiti. Pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisassero la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.

Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis non necessita immediatamente del permesso di soggiorno per l'iscrizione anagrafica; ma, se l'iter di riconoscimento dovesse protrarsi oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

Tempistiche

Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero. I tempi, infatti, variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.

Modalità di richiesta

Il cittadino consegna il modulo e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano; l'Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione posta a corredo.

Successivamente l'ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

A seguito del riscontro da parte dei Consolati interpellati viene emessa una dichiarazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana, e il richiedente viene informato dell'esito del procedimento.

Successivamente, previo appuntamento, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, eventuale matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni. Gli atti di stato civile degli avi, invece, non vanno trascritti.

(Foto di Mauric i o Artieda su Unspla sh)

Servizi Demografici

Via Turati n° 10/a, piano terra.

tel. 059-534830 - 059-534831 - 059-534832 - 059-534836 - 059-534837
fax. 059-534902
e-mail: demografici@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
pec: servizidemografici.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it
referenti:
Responsabile di Area: dott.ssa Barbara Beltrami
Responsabile del Servizio Dott.ssa Valentina Benassi
Istruttore Amministrativo Tiziana Mauro
Collaboratore Professionale Maria Natalini




orari:
E' POSSIBILE ACCEDERE AI SERVIZI DEMOGRAFICI SOLAMENTE PREVIO
APPUNTAMENTO TELEFONICO. ORARI GENERALI DI APERTURA:
LUNEDI: 08:30 - 13:30
MARTEDI: 08:30 - 13:00
MERCOLEDI: 08:30 - 13:00
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VENERDI: 08:30 - 13:00
L'apertura del sabato è sospesa dal 01/05/2023 al 31/12/2023 per riorganizzazione del personale.
Viene garantita la reperibilità telefonica per denunce di nascita e morte dalle 08:00 alle 12:00 al
n. 334-6365447

Primo inserimento del 07/04/2020 -- Ultimo aggiornamento del 24/01/2023 ore 11:30 -- N° visioni: 2.697 -- Stampa
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