Di cosa si tratta
Il 31/01/2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), conosciute anche informalmente come " Testamento Biologico".
Per DAT si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia, esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari (compresi quelli che prolunghino il mantenimento di uno stato vegetativo o di incoscienza). La Dat può quindi contenere il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia (“fiduciario”) che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali. E' necessario acquisire preventivamente, dal medico o da associazioni di fiducia, adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.
Il Disponente
Per depositare in Comune la propria DAT i'interessato
(“disponente”) deve contattare l'Ufficio di Stato Civile per
concordare un appuntamento. Dovrà poi presentarsi di
persona presso gli uffici dello Stato Civile, insieme all'eventuale
fiduciario (entrambi muniti di un documento d'identità valido), e con la
DAT già compilata.
Il documento contenente le DAT deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e
potrà contenere anche la firma del fiduciario.
Il Fiduciario
Il fiduciario è colui che accetta l'incarico di
rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento
contenente le DAT. Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del
documento contenente le DAT oppure la sottoscrizione di un modulo a parte: la
nomina dei fiduciario può essere contestuale alla formazione della DAT, ma anche
successiva.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al
disponente con atto scritto. La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse
modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui manchi l’indicazione del fiduciario le DAT conservano comunque la loro
efficacia: in assenza di nomina (o in caso di rinuncia o decesso) del fiduciario, le DAT
potranno infatti essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare.
La stesura della DAT
ATTENZIONE: la circolare della Prefettura di Modena del 15/02/2018 ha disposto che l'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non possa prendere parte alla stesura delle DAT né possa fornire informazioni in merito al contenuto delle stesse: alcune associazioni, comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, però, hanno creato dei modelli da seguire per la redazione delle DAT, che possono essere utilizzati come guida per la stesura.
Alcuni esempi e linee guida possono essere reperiti a questi indirizzi:
Alcune associazioni con sede in zona, come ad esempio Libera Uscita, offrono anche consulenza e assistenza alla compilazione in forma gratuita.
Modalità di consegna
Le DAT possono essere rese:
- tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi
presso un notaio;
- tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio
Comune di residenza che provvede all'iscrizione nell'apposito
registro;
- tramite scrittura privata da consegnare direttamente
presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico (come
la Regione Emilia Romagna).
Iscrizione nel Registro Comunale
Per depositare le DAT presso il Comune di residenza è
necessario fissare un appuntamento chiamando lo
059/534830, per consegnare le disposizioni e per compilare
l'apposito modulo di richiesta di iscrizione al registro.
Al termine dell'appuntamento l'ufficio invierà via PEC al Ministero della Salute la
richiesta di iscrizione alla banca dati nazionale.
L'interessato, oltre all'iscrizione, può scegliere di trasmettere alla banca dati anche
una copia, in formato pdf, della propria DAT; l'ufficio rilascia poi al disponente la
ricevuta della PEC inviata.
La Banca dati nazionale delle DAT
Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1
febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla
registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT conservate dai comuni e
dai notai, comprese quelle consegnate prima dell'entrata in vigore del
decreto.
Queste saranno inviate d'ufficio, senza bisogno di ricevere un consenso preventivo
dei disponenti. Coloro che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo
presentando apposita richiesta. A partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della
trasmissione delle copie delle Dat alla banca dati nazionale dovrà essere acquisito
l’esplicito consenso del disponente.
Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di annotazione sull'apposito registro, i documenti contenenti le volontà del disponente e la loro conservazione presso il Comune sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID, CNS o CIE, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Cancellazione dal Registro e dalla Banca Dati
Le DAT sono revocabili in qualsiasi momento. È prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento, previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.
Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca
Dal 19 marzo 2020 è in vigore la legge 2 febbraio 2020, n. 10 avente per oggetto: “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.
La legge prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.
La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.
Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
Restituzione della salma ai familiari
I centri di riferimento sono tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna.
Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi.