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Dichiarazioni di nascita

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Dichiarazioni di nascita - Comune di Castelnuovo Rangone - Servizi - Servizi Demografici e Polizia Mortuaria - Stato Civile - Nascita

Dove si dichiara la nascita di un bambino

In genere la denuncia di nascita si rende presso l’Ospedale nel quale è avvenuta la nascita, oppure nel Comune di residenza dei genitori (se i due hanno residenza diversa, nel Comune dove risiede la madre); solo in casi residuali, si può provvedere nel Comune di nascita del bambino.

Chi può rendere la denuncia di nascita

  • Uno soltanto dei genitori, se sono coniugati
  • Entrambi i genitori se non sono coniugati

Oppure

  • Il solo genitore che riconosce il figlio

I documenti necessari sono l'attestazione rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto (oppurela  dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria) e un documento di identità del o dei dichiaranti.
Se i genitori (o uno di essi) hanno un'età inferiore ai 16 anni, servirà l'autorizzazione del giudice tutelare.

La dichiarazione va resa:

  • Entro i 3 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia è fatta direttamente in ospedale
  • Entro i 10 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia viene fatta presso l'anagrafe del Comune di nascita del bambino o il Comune di residenza della madre.
    Se il 10° giorno è festivo, la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.

La scelta del nome

Al nato deve essere attribuito un nome che corrisponda al sesso; il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola. Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati dalla virgola (ad esempio "Rossi Francesco, Mario Giuseppe"), in tutti i documenti sarà riportato solo il primo di questi o, comunque, solo i nomi che precedono la virgola (nell'esempio di prima, sui documenti del bambino verrà indicato "Rossi Francesco"). Per i nati precedentemente al 2013, i nomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.

È VIETATO imporre al bambino:
– lo stesso nome del padre vivente,
– lo stesso nome di un fratello o di una sorella viventi,
un cognome come nome,
– nomi ridicoli o vergognosi.

Se il genitore persiste nella sua determinazione a dare al figlio un certo nome vietato dalla normativa l’ufficiale dello stato civile è comunque obbligato a formare l’atto di nascita, non potendo né rifiutare di formare l'atto, né intervenire a modificare l’indicazione del nome stesso; In tutti i casi in cui l’ufficiale dello stato civile ritiene che il nome violi la normativa, però, deve segnalare l’accaduto al Procuratore della Repubblica, il quale può attivarsi presso il competente Tribunale per la promozione del giudizio di rettificazione.

I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.

I genitori stranieri devono verificare che il nome scelto sia scritto correttamente e non sia contrario alla normativa dell'ordinamento straniero di appartenenza.

Attribuzione del cognome

Ai figli di genitori italiani si attribuisce automaticamente il cognome del padre. Se però i genitori intendono, di comune accordo, attribuire al neonato o alla neonata ambedue i loro cognomi, possono farlo presentandosi insieme (all'ufficio dichiarazioni di nascita dell'ospedale oppure all'ufficio di Stato Civile del Comune) per fare la richiesta contestualmente alla denuncia di nascita. Senza questa specifica richiesta al bambino o alla bambina sarà attribuito il solo cognome paterno.
Si precisa che, nel caso sia un unico genitore a fare il riconoscimento al momento della denuncia di nascita, il cognome attribuito sarà quello di questo genitore.

Nell'attribuzione del cognome ai figli ,nati in Italia, di cittadini stranieri deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza; il middle name previsto dalla normativa filippina viene omesso.

Il Codice Fiscale

Successivamente alla formazione dell’atto di nascita, il Comune invia una comunicazione all’Agenzia delle Entrate: il codice fiscale del bambino viene elaborato automaticamente e spedito, via posta ordinaria, all’indirizzo di residenza della madre.
I genitori NON devono recarsi personalmente all’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare una doppia elaborazione; in attesa della consegna della tessera sanitaria/codice fiscale, potranno richiedere un certificato cartaceo ai nostri uffici (se la denuncia di nascita è stata effettuata in ospedale e non direttamente in Comune, si prega di accertarsi telefonicamente presso l’Anagrafe di Castelnuovo Rangone che l’atto sia già stato trascritto).

Per qualsiasi informazione

Tel. 059/534830

Fax 059/534902

e-mail demografici@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

PEC servizidemograf ici.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

 

(Foto di Marcel Fagin su Unspla sh)
Primo inserimento del 11/09/2019 -- Ultimo aggiornamento del 24/08/2022 ore 10:51 -- N° visioni: 2.057 -- Stampa
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