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Separazione e Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile

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Il "divorzio breve" in Comune

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile (il cosiddetto "divorzio breve").

I coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione o di divorzio emessa da un Tribunale.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che siano residenti a Castelnuovo Rangone (almeno uno dei due), oppure che abbiano contratto matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Castelnuovo Rangone oppure anche, nel caso il matrimonio sia stato contratto all'estero, che lo stesso sia stato trascritto a Castelnuovo Rangone. Si devono poi verificare allo stesso tempo le seguenti condizioni:

  • i coniugi non devono essere genitori di figli minori
  • i coniugi non devono essere genitori di figli maggiorenni incapaci o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92
  • i coniugi non devono essere genitori di figli economicamente non autosufficienti, anche se maggiorenni.

È possibile, in pratica, procedere con la separazione o il divorzio in Comune nel caso in cui dalla coppia non siano nati figli; oppure, se sono nati dei figli, solo nel caso in cui essi ormai siano tutti maggiorenni ed indipendenti da un punto di vista economico.
Attenzione: la circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 specifica che si fa riferimento ai figli comuni dei due coniugi. Non vengono considerati i figli nati da eventuali altre relazioni: la presenza di un minore figlio solo di uno dei due coniugi non è ostativa alla separazione in Comune.

I coniugi devono avere già trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione, personali ed economici: la procedura di separazione o di divorzio in Comune, infatti, non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come una sentenza del Tribunale. Non possono essere compresi nell'accordo, ad esempio, l’assegnazione della casa e degli arredi, dell’auto o altri veicoli, e la divisione di eventuali conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. 

In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione dei loro beni. Potranno farlo, nel caso in cui lo desiderino, con un’autonoma scrittura privata in separata sede, oppure ricorrendo alla negoziazione assistita degli avvocati, che è un ulteriore mezzo per separarsi o divorziare. Non è possibile accordarsi per l’assegnazione di una somma “una tantum” a titolo di liquidazione ad uno dei coniugi; l’accordo può però contenere patti aventi ad oggetto un assegno periodico di mantenimento. Attenzione: l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti, che devono essere concordati fra le parti in precedenza.

Per coloro che vogliano separarsi consensualmente, ma che non si trovano nelle condizioni appena elencate (ad esempio per via della presenza di figli minori, o perché intendano effettuare trasferimenti patrimoniali), la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ad uno o più avvocati attraverso il procedimento chiamato “negoziazione assistita”.

Modalità

Il processo si articola in tre momenti diversi: la richiesta di avvio del procedimento, la sottoscrizione dell'accordo e la conferma dell'accordo stesso.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono compilare un modulo apposito di richiesta di avvio del procedimento: la richiesta, firmata da entrambi, può essere consegnata, di persona o via fax oppure e-mail, all’ufficio di Stato Civile del Comune di Castelnuovo Rangone. L’ufficio provvederà poi ad acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti che si renderanno necessari alla procedura. I coniugi che abbiano una sentenza di separazione antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento: solo negli anni successivi al 2002, infatti, i Tribunali hanno iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri. Il Comune, in questi casi, non trova traccia della separazione in nessun documento acquisibile d'ufficio.

I coniugi saranno poi contattati, una volta terminata la fase istruttoria, per il primo appuntamento al quale dovranno presentarsi, insieme e contemporaneamente, davanti all'ufficiale di stato civile: in questo momento si firmerà l'accordo di separazione (o di divorzio). I coniugi hanno anche la facoltà, ma non l’obbligo, di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. 


Per dare validità all'accordo i coniugi dovranno poi presentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile, non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto di accordo, per sottoscrivere la conferma: la data della conferma verrà fissata nel corso del primo appuntamento, e non può essere cambiata. La mancata comparizione dei coniugi, per qualsiasi motivo, all'appuntamento di conferma rende invalido l'accordo: anche nel caso di comprovati impedimenti a presentarsi (impegni di lavoro, ricovero ospedaliero, isolamento domiciliare per malattia, assistenza ad un familiare o altro) non è stata prevista dalla normativa alcuna deroga. In sede di conferma non sarà più possibile modificare l'accordo che si è sottoscritto in precedenza: se non c'è più accordo sulle condizioni della separazione i coniugi possono annullare la procedura semplicemente non presentandosi alla conferma.

Costo

Il costo totale della procedura di separazione o di divorzio è di 16 euro a titolo di diritto fisso, che possono essere pagati con bancomat o carta di credito, o in alternativa in contanti, al momento dell’accordo.

Modifica degli accordi

È possibile per i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non potranno però essere relative a patti di trasferimento patrimoniale.
Sarà necessario concordare un appuntamento, e anche per la modifica è previsto il costo di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Quanto tempo deve passare fra la separazione e il divorzio?

La legge prevede che, fra la separazione e il divorzio, debbano trascorrere almeno sei mesi. E' quindi possibile sottoscrivere l'accordo di separazione e quello di divorzio in Comune a distanza di 180 giorni l'uno dall'altro. I sei mesi si calcolano a partire dalla data in cui è stato sottoscritto l'accordo, e non dalla data della conferma: se, ad esempio, l'accordo di separazione viene sottoscritto dai coniugi il 15 marzo 2021, e la conferma della separazione viene sottoscritta il 20 aprile 2021, l'accordo di divorzio può essere redatto a partire dal 12 settembre 2021.

E se cambio idea?

Se, dopo aver sottoscritto un accordo di separazione (oppure avere ottenuto la separazione davanti al Tribunale) si verifica una riconciliazione, i coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice.
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio (o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio, se avvenuto all'estero).

I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione. Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento: solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’ufficio di Stato Civile, oppure può essere fatto pervenire anche via email o PEC allegando i documenti di identità.
L’ufficiale dello Stato Civile verificherà i dati dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari, dopo di che verrà fissato un appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta dai due coniugi i quali dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dell’atto di riconciliazione reso davanti all’ufficiale dello stato civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio, che verrà apposta d'ufficio. Per riassumere: entrambi i coniugi rendono la dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale di stato civile, o fanno pervenire la dichiarazione tramite email o tramite PEC con documento di identità;
l'ufficio acquisisce i documenti necessari, fissa un appuntamento con i coniugi e  in quella data redige, avanti a loro, il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Per chi ha figli minori, o maggiorenni non autosufficienti

L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi. Tali convenzioni  possono essere stipulate anche in presenza di figli minori  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92, o ancora economicamente non autosufficienti. L'accordo, a differenza di quello che è possibile sottoscrivere in Comune, può contenere patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia, i quali provvederanno ad inviare copia della convenzione al Comune nel quale è registrato l'atto di matrimonio, per la trascrizione e l'annotazione sull'atto.

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza per la redazione dell'accordo: è prevista la possibilità dell'invio della documentazione a cura di uno solo degli avvocati che hanno assistito i coniugi.
Gli avvocati coinvolti nella negoziazione assistita devono inviare all'ufficio dello Stato Civile una copia della convenzione accompagnata da una dichiarazione che attesti che tale copia è conforme all'originale cartaceo. Il documento deve essere firmato digitalmente. L'avvocato deve inviare la convenzione  entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della Procura o del Tribunale. Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale e codice fiscale) 
Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo PEC e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Castelnuovo Rangone: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it.

Primo inserimento del 11/09/2019 -- Ultimo aggiornamento del 08/11/2021 ore 13:08 -- N° visioni: 2.796 -- Stampa
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