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Richiesta di costituzione di una unione civile 

Per potere costituire una unione civile occorre fare richiesta presso il Comune di residenza di almeno una delle due parti, oppure presso il Comune nel quale si intende richiedere la celebrazione. 

Chi può richiederla

Possono fare richiesta di costituzione di unione civile tutti coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile: le parti dell’unione civile devono essere due persone dello stesso sesso, maggiorenni, che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge: non devono quindi essere già sposati o parti di altra unione civile, e nemmeno interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.).
Non devono inoltre sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.) e nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)

Il cittadino straniero che vuole costituire una unione civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, in base alla normativa di quel Paese, non vi sono impedimenti all'Unione Civile. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Il cittadino straniero che non conosce la lingua italiana dovrà procedere alla nomina di un interprete.

Come si richiede

Le parti devono compilare un modulo che permetterà all’Ufficiale di Stato Civile di acquisire d’ufficio la documentazione necessaria (copia integrale dell’atto di nascita delle parti, copia integrale degli eventuali atti di matrimonio o unione civile precedenti, eventualmente certificati cumulativi di residenza, cittadinanza e stato libero).

Una volta acquisiti i documenti e fatte tutte le verifiche previste dalla legge le parti verranno contattate telefonicamente per fissare un appuntamento. All'appuntamento devono intervenire entrambe le parti munite di un valido documento d’identità (o, in caso di impossibilità, inviare persona munita di procura speciale).

Il giorno dell'appuntamento verrà sottoscritto un verbale di richiesta di unione civile; nel caso la celebrazione venga effettuata in questo Comune verrà richiesto di presentare anche la copia di un documento d'identità valido dei testimoni (e dell'eventuale interprete). Le parti che intendono invece costituire l’unione civile in un altro Comune devono presentare, al momento della sottoscrizione del verbale, apposita domanda.

Dalla sottoscrizione del verbale le parti interessate hanno poi centottanta giorni di tempo per presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la dichiarazione congiunta di costituzione dell’unione civile.

Dichiarazione congiunta per la costituzione dell'Unione Civile

Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi in Municipio accompagnate dai testimoni.

In caso di imminente pericolo di vita o grave infermità, comprovati tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dal Municipio; una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare una unione civile, le parti possono decidere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016) scegliendolo tra i loro due cognomi, oppure mantenere quello proprio.
Se si opta per un cognome comune, è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome, se diverso. La scelta del cognome comune non modifica le generalità della parte, che mantiene il cognome preesistente all’unione: la funzione  è semplicemente quella di cognome d’uso, senza valenza anagrafica. 

Scelta del regime patrimoniale 

In occasione della costituzione dell’unione civile viene chiesto alle parti di scegliere una forma di regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).

Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Le coppie straniere possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).

Resta salva, comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico davanti a un notaio, sia prima che dopo la costituzione dell’unione. In questo caso è il notaio che trasmette l’atto al Comune dove è registrato l’atto, per l’annotazione e la conseguente certificazione. 

Prenotazione della sala e altre formalità per la celebrazione

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione di chi vuole celebrare la propria unione civile a Castelnuovo Rangone tre sale: la Sala del Consiglio, la Sala della Giunta e la Sala delle Mura. Per verificare la disponibilità, le modalità e le tariffe di utilizzo delle sale comunali occorre rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico utilizzando i seguenti recapiti:

Tel. 059-534810
Fax. 059-534900
e-mail:  urp@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

(Foto di Nick Karvounis su Unspla sh)

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Primo inserimento del 11/09/2019 -- Ultimo aggiornamento del 08/11/2021 ore 13:47 -- N° visioni: 2.005 -- Stampa
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